Con il provvedimento adottato lo scorso 31 luglio 2020 cambiano le modalità di esportazione delle opere d’arte. L’obiettivo del decreto firmato dal ministro Dario Franceschini, con il quale è stato abolito il decreto Bonisoli, è quello rendere più fluido il mercato dell’arte italiano.
Come è ben noto, da sempre l’ordinamento italiano ha adottato una normativa molto restrittiva sui beni archeologici e artistici, allo scopo di assicurare la loro conservazione all’interno dei confini nazionali.
Il Codice dei Beni Culturali, infatti, vieta di esportare opere di proprietà pubblica o appartenenti a privati, con riferimento a quelle dichiarate di interesse culturale, e per le quali occorre un procedimento autorizzato per lasciare il territorio nazionale. Vediamo invece come cambiano le cose con il decreto n. 367/2020.
La vendita di opere d’arte all’estero è dunque regolata con le nuove normative del decreto firmato dal ministro Franceschini. L’innovazione nella esportazione opere d’arte dall’Italia all’estero sta nel fatto che la soglia di valore è riferita a qualsiasi opera d’arte, anche successiva ai 70 anni dalla morte dell’artista.
Si tratta di una novità assoluta che comunque va a favore di tutti coloro che operano nel settore, dai privati alle case d’asta, che potranno trattare le opere al di sotto della soglia consentita con maggiore libertà.
Il Ministero ha stabilito le modalità di presentazione dell’autodichiarazione-autocertificazione, da ottenere accedendo al portale “SUE”, per poi depositare la copia cartacea della richiesta telematica presso l’Ufficio Esportazioni, che provvederà a convalidarla.
All’autocertificazione bisognerà anche allegare le fotografie del bene, come previsto dai moduli allegati al decreto n. 246/18, e l’attestato di autenticità e provenienza del bene di cui all’art. 64 d.lgs. 42/04.
La normativa per l’esportazione di opere d’arte distingue fra i lavori con meno di 50 anni di età o il cui autore è in vita, che sono quelle contemporanee, da quelli che oltre passano questo limite. Inoltre, la normativa regola l’esportazione dentro e fuori dell’UE.
La normativa sulla libera circolazione delle opere d’arte ha introdotto con l’articolo 53, l’emendamento Marcucci ter intitolato “Semplificazione della circolazione internazionale di beni culturali”. L’emendamento ha modificato l’articolo 68 del Codice dei Beni Culturali, avvicinando così l’Italia alla normativa europea sulla circolazione libera delle opere d’arte.
Con l’allungamento temporale portato da 50 a 70 anni per la circolazione delle opere in possesso di privati è stato dunque fatto un grosso passo avanti, anche se la normativa europea prevede la libera circolazione di opere d’arte anche dopo 100 anni dalla loro realizzazione.
Il passaporto, la soglia del valore e l’autocertificazione sono ulteriori novità che hanno allentato le restrizioni nella circolazione delle opere d’arte. Tuttavia, in caso di autocertificazione per l’esportazione di un’opera, l’apposito Ufficio Esportazione può intervenire e vietarne l’uscita dal paese, dichiarandone l’interesse culturale anche se rientra in un periodo inferiore ai 70 anni. L’ufficio può intervenire entro 60 giorni dalla presentazione della certificazione.